Il Corrispettivo di Morosità o CMOR viene addebitato in bolletta qualora il cliente risulti moroso, ovvero non abbia pagato tutti gli importi dovuti al precedente fornitore. Vediamo in questa guida come funziona, quali sono le modalità di addebito, dove può essere visionato e come è calcolato l’importo.
CMOR è l'acronimo di Corrispettivo di Morosità. È un importo che viene addebitato in bolletta dal nuovo fornitore di energia elettrica o gas, quando il cliente risulta moroso nei confronti del precedente fornitore.
Il venditore uscente, al quale risulta il mancato pagamento di una o più bollette, può richiedere a titolo di indennizzo l’importo CMOR secondo quanto stabilito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (delibera ARG/elt 593/17 e successive modifiche, consultabile sul sito www.arera.it).
Il CMOR viene richiesto con un unico addebito, che si somma all’importo della bolletta come voce separata. Alcuni venditori, come ad esempio Dolomiti Energia, concedono al cliente la possibilità di rateizzarne il pagamento.
Il corrispettivo CMOR, una volta addebitato in bolletta, entra nel rapporto debito‐credito con l'attuale fornitore. Pertanto, in caso di mancato pagamento di tale corrispettivo l’attuale venditore potrà sospendere la fornitura per morosità, nei modi e nei termini definiti dalla regolazione.
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Nelle bollette di Dolomiti Energia, il Corrispettivo CMOR è riportato sotto la voce “Altre partite” dello “Scontrino dell’energia”, a pagina 2:
Il CMOR viene inoltre riportato negli “Elementi di dettaglio”, qualora questi siano presenti, sotto la voce “Altre partite”:
Per maggiori informazioni sulle bollette di Dolomiti Energia, consulta la nostra guida su come leggere la bolletta della luce.
La quota CMOR è il valore minore tra il credito (fatture insolute) e il fatturato (il valore medio degli importi fatturati con riferimento a 4 mesi di erogazione della fornitura) e in in aggiunta potrebbe esserci l’eventuale valore di un precedente corrispettivo CMOR fatturato al cliente finale e non riscosso.
Il valore dell’indennizzo non può superare l’importo delle fatture insolute e deve essere maggiore o uguale ad euro 10.