In seguito agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, con il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, (convertito con la legge 15 dicembre 2016 n. 229), e con il decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (convertito con la legge 7 aprile 2017, n. 45), il governo ha adottato disposizioni urgenti per le popolazioni colpite dai succitati eventi, volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite.
In particolare, l’articolo 48, comma 2, ha previsto che, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) introduca con propri provvedimenti:
Il d.l. 189/2016, c.m.i, ha previsto la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento per tutte le utenze situate nei comuni rientranti nel cratere sismico (come individuati negli allegati 1, allegati 2 e 2-bis).
Le date dei 3 eventi sismici costituiscono il termine iniziale dal quale decorrono in automatico le misure adottate in favore dei soggetti con immobile situato in uno dei Comuni dei 3 allegati.
Fanno eccezione i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, rientranti nell’Allegato 2, in relazione ai quali non è previsto alcun automatismo.
Con i sopracitati provvedimenti l’Autorità ha provveduto a dapprima a sospendere i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per un periodo di:
Il periodo di sospensione dei termini di pagamento decorre a partire dalla data del sisma di riferimento (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).
La sospensione è automatica (per i primi 6 mesi) per tutti i soggetti con immobile situato nei Comuni del cratere sismico e per i soggetti alloggiati nelle strutture temporanee/di emergenza, mentre per gli altri soggetti danneggiati è subordinata alla presentazione della perizia asseverata o dichiarazione di inagibilità (entro 12/18 mesi dall’evento).
Per tutti i settori la delibera 252/2017/R/com prevede quanto segue:
- l’azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture;
- che le componenti tariffarie soggette a regolazione vengano ridotte del 100%. In particolare:
- per il settore elettrico e il settore gas si fa riferimento alle componenti di rete e agli oneri generali;
- per il settore idrico si fa riferimento ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione.
Le agevolazioni sono riconosciute per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).
- Le agevolazioni previste dall’ARERA sono cumulabili con il bonus elettrico, il bonus gas e con eventuali agevolazioni locali approvate dal soggetto competente relativamente al servizio idrico.
ISTANZA - Presentata dal soggetto avente diritto all’esercente la vendita e al gestore del SII, contenente, oltre agli elementi identificativi del contratto:
In considerazione delle difficoltà nell’ottenimento delle perizie e dichiarazioni di inagibilità l’Autorità ha concesso a tutti gli utenti un periodo di 18 mesi per la presentazione della documentazione attestante il diritto all’agevolazione.
Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, tutti i soggetti che staranno usufruendo di agevolazione non automatica ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ed al gestore del SII.